Articolo sostituito dal D.Pres. del 04/07/2011 n.160/Pres.. L’articolo 5 così recitava: “1. Ai fini dell'applicazione della normativa sulla V.I.A. e del presente regolamento si individuano come aree sensibili le seguenti: a) aree di interesse naturalistico e paesaggistico: sono tali le aree comprese entro i perimetri dei parchi naturali, delle riserve naturali e individuate dagli strumenti di tutela ambientale previsti ai sensi delle normative regionali, nazionali e comunitarie e nel rispetto delle loro norme di attuazione o, in assenza di ciò dagli strumenti urbanistici regionali di settore e inoltre le aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. n. 1497/39, quali individuati con la delib.G.R. 10/06/94, n. 2500; b) aree vincolate ai fini idropotabili: sono tali le aree di tutela dei punti di prelievo degli acquedotti per l'approvvigionamento idrico destinato al consumo umano con emungimento minimo maggiore o uguale a 1 l/sec., nonché dei corpi idrici superficiali destinati al medesimo uso, come individuati con apposita delib.giuntale ai sensi del D.P.R. n. 515/1982; c) aree soggette a rischio industriale: sono tali le aree definite a rischio rilevante ai sensi e con le procedure dell'art.12, c.3, lett.d) del D.P.R. n. 175/88 e s.m.i. e quelle definite ad elevato rischio di crisi ambientale individuate ai sensi dell'art. 6 della L. n. 305/89; d) aree di interesse idrogeologico: sono tali le aree soggette a esondazioni, come definite dai piani di bacino; e) aree di interesse artistico o storico: sono tali le aree vincolate ai sensi della L. n. 1089/39. 2. Ai fini della applicazione della norma di cui al comma 1, lettera b) si intendono per aree di tutela le seguenti aree geometriche: a) per quanto riguarda le sorgenti: le aree a monte del punto di prelievo, comprese entro un semicerchio di raggio pari a 1.000m. del punto di captazione; b) per le falde in pressione (artesiane): le aree comprese entro un raggio di 100m. dall'asse del pozzo di prelievo; c) per le falde libere (freatiche): le aree comprese entro un raggio, dall'asse di prelievo del pozzo, della seguente misura: 1.500m. di profondità della falda dal piano di campagna inferiore a 30m.; 1.000m. per profondità comprese tra 30 e 100m.; 500m. per profondità maggiore a 100m.; d) per le acque superficiali: le aree comprese nelle seguenti fasce: esterne alle relative sponde per una ampiezza di 1.000m. per i canali non arginati; comprese entro le arginature per i canali arginati. 3. Le aree di tutela di cui al comma 2 potranno venir modificate, tenendo conto anche della profondità delle falde e di criteri idrogeologici e di protezione dinamica, nonché in relazione all'evoluzione normativa nazionale e regionale.”

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