Articolo abrogato dalla L.R. del 24/03/2004 n.6. L'articolo 16 così recitava :  1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. n. 112 del 1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.

2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.

3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.

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