Articolo abrogato dall’art. 31, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 14, così recitava:

"Art. 3 Convenzioni

Nel quadro della normativa nazionale e comunitaria, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può promuovere iniziative sperimentali di formazione professionale convenzionandosi anche con Istituti professionali di Stato.

La Giunta regionale può, altresì, stipulare convenzioni con le Università, come previsto dall'art. 39 della L. 23 dicembre 1978, n. 833."

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