Articolo abrogato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 18/03/1998, n. 8 e, successivamente, dall'art. 31, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 14, così recitava:

"Art. 21 - Disposizioni per gli operatori sociali

La Regione promuove iniziative di formazione, riqualificazione, perfezionamento e aggiornamento, anche sperimentali, di operatori destinati ai servizi sociali, di assistenza educativa e per la preparazione di operatori destinati all'assistenza domiciliare.

L'attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento degli operatori sociali è esercitata dai Comuni singoli o associati.

L'aggiornamento professionale è obbligatorio e viene effettuato preferibilmente nella sede di servizio e nell'orario di lavoro con le modalità di cui al precedente art. 17.

Sono delegate alle Province e al Comitato circondariale di Rimini le funzioni concernenti il coordinamento delle attività dei Comuni singoli o associati di una stessa provincia. Il coordinamento è attuato annualmente attraverso la predisposizione di un piano provinciale."

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino