Articolo modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 19/04/1991, n. 9; dall'art. 1, comma 5, della L.R. 18/03/1998, n. 8 e, successivamente, abrogato dall’art. 31, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 14. così recitava:

"Art. 19 - Deleghe alla Provincia

Nell'ambito delle funzioni amministrative delegate alle Province ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 le Province e il Comitato circondariale di Rimini provvedono:

a) all'individuazione dei fabbisogni provinciali di operatori sanitari infermieristici e tecnici in sede di formulazione e approvazione dei programmi poliennali e dei piani annuali relativi all'attività di formazione professionale;

b) alla promozione e al coordinamento, in ambito provinciale o circondariale, degli interventi formativi e di aggiornamento;

c) all'orientamento professionale in conformità alle direttive emanate dalla Regione;

d) abrogata".

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