Articolo abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 20/05/2021, n. 4, così recitava:

"Art. 8 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino all'emanazione degli atti contenenti gli indirizzi di cui all'articolo 2 la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione.

2. Qualora le funzioni previste ai capi II e III della presente legge interessino un sito interregionale, il soggetto competente procede acquisito il parere del soggetto competente per le altre Regioni interessate.

3. In caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni previste ai capi II e III, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) con le modalità ivi previste.

4. È abrogato il comma 1 dell'articolo 105 della legge regionale n. 3 del 1999."

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