Punto abrogato dalla Delib. Ass. Leg. del 05/02/2009 n.208. Il punto 5.4 così recitava: “1. Le superfici minime, espresse in metri quadrati, in cui è possibile realizzare un nuovo impianto di distribuzione carburanti in relazione alle zone comunali sono le seguenti:

Tipo di impianto zona 2 zona 3 zona 4

Impianto generico 500 900 1500

Impianto con post-pagamento 1000 1500 2000

Impianto con pre-pagamento senza gestore 300 400 500

2. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale zona, tranne quelli dotati esclusivamente di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali non vengono previste superfici minime.

3. Ai fini della salvaguardia del servizio pubblico, nella zona appenninica può essere accordata l'autorizzazione all'installazione di una apparecchiatura self-service pre-pagamento al Comune stesso, se il più vicino impianto dista oltre km cinque, tenendo presente il percorso stradale minimo nei due sensi di marcia.

4. Gli impianti funzionanti senza la presenza del gestore devono essere realizzati in modo che il rifornimento avvenga fuori dalla sede stradale.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino