Articolo abrogato dalla L.R. 28/07/2017, n. 23.

L’articolo 25 così recitava:

“Art. 25

1. È autorizzata l'alienazione dei beni del patrimonio regionale indicati nella tabella allegata alla presente legge.

2. L'alienazione avverrà con le procedure di cui alla Legge Regionale 3 novembre 1993 n. 38, integrata e modificata con le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Il comma 1 dell'articolo 13 della Legge Regionale 38/93 si intende così modificato: "nel caso di alienazione di un bene immobiliare di notevole interesse paesistico, storico e culturale, il diritto di prelazione può essere esercitato prioritariamente dal Comune e in subordine dalla Provincia o da entrambi gli Enti nel cui territorio ricade il bene.

3. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale inseriti nel Piano delle alienazioni, allegato al bilancio annuale di previsione della Regione Campania, possono essere venduti con riconoscimento del diritto di prelazione:

a) a coloro che, conseguito il possesso in modo pacifico e pubblico oppure in virtù di idoneo titolo, li occupano alla data del 30 giugno 2011, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1 della legge regionale 38/1993;

b) agli enti pubblici che occupano gli immobili in virtù di idoneo titolo o che ne hanno possesso in modo pacifico e pubblico.

4. Per gli immobili locati per fini non abitativi al prezzo di vendita stabilito sulla base del valore di mercato è applicata una riduzione pari al 15 per cento.

5. La Giunta Regionale potrà stipulare per l'Ufficio Tecnico Erariale apposita convenzione per la determinazione della stima stessa.

6. Nel caso in cui l'Ufficio Tecnico Erariale non esprima il proprio parere la determinazione sarà affidata a professionista avente i dovuti requisiti professionali sorteggiato tra gli iscritti all'apposito Albo collaudatori della Regione Campania, assicurando comunque un criterio di rotazione.

6 bis. Per la vendita dei terreni agricoli, il prezzo è stabilito sulla base dei valori agricoli medi, aggiornati all’ultima annualità disponibile alla data dell’offerta irrevocabile di acquisto o dell’indizione dell’asta, stabiliti dalle commissioni provinciali esproprio.

7. L'offerta di vendita è resa nota mediante pubblici avvisi e pubblicazione sul B.U.R.C., con l'indicazione del prezzo richiesto.

8. La vendita è disposta a seguito dell'accettazione, da parte dei soggetti legittimati, dell'offerta di cui al precedente comma, da esercitarsi entro quattro mesi dalla sua pubblicazione e mediante versamento alla Tesoreria Regionale di una somma pari al trenta per cento del prezzo a titolo di anticipazione.

9. La mancata comunicazione dell'accettazione, il mancato od insufficiente versamento della anticipazione nel termine, ovvero l'accertata insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare dell'offerta comporta la decadenza della medesima.

10. Il contratto è stipulato entro sei mesi dal versamento dell'anticipazione.

11.Qualora, per fatto dell'interessato la stipulazione non avvenga nel termine di cui al precedente comma, l'atto con cui si dispone l'alienazione è revocato e l'anticipazione versata viene restituita solo del dieci percento.

12. Nel caso in cui l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, il termine per la stipulazione del contratto può essere differito fino all'erogazione del mutuo medesimo e comunque non oltre un anno dal versamento dell'anticipazione. Trascorso tale ultimo termine senza che si sia stipulato il contratto, si procede ai sensi del comma precedente.

13. In ogni caso, sino alla stipulazione del contratto di vendita, è dovuta la corresponsione del canone locativo.

14.Il possesso dei requisiti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma 3 può essere documentato mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto notorio in conformità alle prescrizione della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

15. L'Amministrazione può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate nonché procedere, in qualsiasi momento, ad accertamenti di ufficio circa i requisiti documentati tramite le dichiarazioni medesime.

16. L'acquirente dovrà dimostrare l'assenza delle cause ostative di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

17. In caso di dichiarazioni false, l'Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvede alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dei soggetti dichiaranti senza la restituzione delle somme anticipate.

18. I beni immobili per i quali non sussistono le condizioni per l'alienazione a favore degli occupanti o che siano rimasti invenduti successivamente all'esperimento della procedura di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 del presente articolo, sono alienati con le modalità di cui alla Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 38.

19. La stima determinata ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, costituisce il prezzo a base d'asta.

20. Le disposizioni della presente legge si applicano ai beni immobili del patrimonio disponibile regionale da trasferire a titolo oneroso ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da trasferire agli aventi titolo ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

21. La Giunta Regionale è autorizzata, ove necessario, ad esprimere per i beni di cui all'allegata tabella il consenso di cui all'art. 32, 3° comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni.”

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