Articolo abrogato dalla L.R. 09/08/2012, n. 26, così recitava:

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) è così sostituito:

"1. Le funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), f), g), h), l), i), m), e n), sono conferite alle province e alle comunità montane, di cui alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane) per i territori dei rispettivi comuni e di quelli interclusi ed alle amministrazioni comunali per i restanti territori. Spetta alla Regione l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), c), o), p), q), r), s), e t).”.

2. Il termine fissato dal comma 15 dell'articolo 52 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania) è differito al 30 giugno 2012."

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