Articolo dichiarato incostituzionale dalla C. Cost. 26/02/2013, n. 28, così recitava:

"Art. 22 - (Campania Ambiente e Servizi spa)

1. Con la presente legge è istituita la società di scopo per azioni, denominata Campania Ambiente e Servizi spa, per lo svolgimento di funzioni in materia ambientale e di prevenzione, nonché di manutenzione del patrimonio immobiliare della Regione, degli enti regionali e del servizio sanitario regionale nonché in materia di servizi strumentali degli enti predetti. Il capitale sociale della suddetta società è pari ad euro 500.000,00.

2. La società di cui al comma 1 può assorbire le funzioni e il relativo personale delle società a partecipazione regionale o di enti regionali operanti in materia ambientale, i quali, in tale caso, sono preventivamente posti in liquidazione. Il relativo piano predisposto dai liquidatori incluse le eventuali operazioni, anche di fusione e scissione, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di apertura del procedimento di liquidazione, o dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui, a tale data, il procedimento è già in corso.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’UPB 7.28.135 “Fondo di riserva per le spese impreviste” per l’anno finanziario 2012.

3-bis. Per favorire il percorso di organizzazione del Polo Ambientale previsto dal comma 2 la Regione Campania accompagna il ricorso all’eventuale concessione degli ammortizzatori sociali, ai sensi della legislazione vigente in materia e previo confronto con le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti legali delle società regionali in liquidazione e con la concessione di misure di incentivo all'esodo su base volontaria e di sostegno economico alle medesime società.

3-ter. Per le finalità previste dal comma 3-bis si provvede, a legislazione vigente, destinando nell’ambito della programmazione finanziaria per l'anno 2013 la somma di euro 7.000.000,00 dalle risorse del Fondo per la gestione di crisi occupazionali e dei processi di lavoro, istituito con l’articolo 37 della presente legge regionale e alimentato annualmente da quota parte delle risorse di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale."

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