Articolo abrogato dall'art. 49, comma 2, della L.R. 22/12/2004, n. 16, così recitava:

"Art. 23

Sono delegate alle Comunità e, per i Comuni non compresi in essi, alle Province, le funzioni amministrative nella materia urbanistica concernenti l'approvazione dei piani regolatori generali, dei programmi di fabbricazione e di tutti gli strumenti comunali e intercomunali la cui approvazione è di competenza regionale.

Sono sub-delegate alle Comunità montane e, per i Comuni non compresi in esse, alle Province, le funzioni regionali relative ai beni ambientali di cui all'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Le Comunità montane e le Province esercitano le funzioni ad esse delegate e sub-delegate sulla base e nel rispetto delle leggi regionali contenenti vincoli sul territorio e degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla Regione, anche con riferimento specifico a singole Province ed alla necessità dell'ordinata utilizzazione del territorio della Regione.”

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