Articolo abrogato dall’art. 19, comma 1, della L.R. 20/04/2022, n. 10, così recitava:

“Art. 6 - (Assemblea)

1. L’assemblea dell’AIC è costituita dai quaranta comuni individuati mediante il procedimento disciplinato dall’articolo 8. Ai fini dello svolgimento dei lavori l’assemblea è composta dai sindaci dei comuni di cui al primo periodo, o loro delegati.

2. I quaranta comuni individuati ai sensi del comma 1 costituiscono l’assemblea per cinque anni decorrenti dalla convalida dei risultati del procedimento di cui all’articolo 8.

3. I componenti dell’assemblea eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di coordinamento e direzione dei lavori. Nelle more dell’elezione di cui al primo periodo le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune capoluogo di regione, o suo delegato.

4. Qualora un componente dell’assemblea cessi per qualsiasi causa, nel corso dei cinque anni di cui al comma 2, dalla carica di sindaco, allo stesso subentra il nuovo titolare della carica fino alla scadenza originaria del quinquennio.

5. Le sedute dell’assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali di zona di cui all’articolo 12. In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.

6. Lo statuto dell’AIC, da approvarsi da parte dell’assemblea nella prima seduta, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della medesima, regolamenta il funzionamento dell’AIC e della stessa assemblea, nonché del consiglio direttivo. Lo statuto dell’AIC regola, altresì, il funzionamento delle conferenze territoriali di zona di cui all’articolo 12. Nel caso in cui non si riesca a raggiungere il voto favorevole dei due terzi dei componenti nella prima seduta, l’assemblea è riconvocata entro sette giorni per procedere ad una seconda votazione. In caso di mancato raggiungimento del quorum dei due terzi è sufficiente, dalla terza votazione in poi, la maggioranza semplice dei partecipanti al voto.

7. Alle sedute dell’assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, l’assessore regionale e il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competenti in materia di servizio idrico integrato, nonché i presidenti delle quattro province calabresi ed il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria.

8. Per la partecipazione all’assemblea non è prevista la corresponsione di alcun compenso, gettone o indennità.”

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