Articolo abrogato dall’art. 19, comma 1, della L.R. 20/04/2022, n. 10, così recitava:

“Art. 19 - (Subentro dell’AIC alle autorità d’ambito territoriale ottimali soppresse)

1. Dalla data dell’effettivo insediamento degli organi, l’AIC subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, agli enti e alle autorità d’ambito territoriale ottimali soppresse in virtù dell’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

2. A seguito della ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 47, comma 3, della l.r. 34/2010, con delibera di Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di servizio idrico, è compiutamente disciplinata la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti e sono poste in essere tutte le azioni propedeutiche per l’organizzazione di che trattasi e per l’azione di regolatore unico per gli adempimenti richiesti dall’AEEGSI.”

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