Articolo abrogato dall’art. 19, comma 1, della L.R. 20/04/2022, n. 10, così recitava:

“Art. 10 - (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo. Esso è composto da sette membri nominati dall’assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza delle conferenze territoriali di zona di cui all’articolo 12.

2. Il consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea e verifica la coerenza dell’attività del direttore rispetto agli indirizzi formulati dall’assemblea, informandone la stessa.

3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di quattro membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. I membri del consiglio direttivo eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo.

5. I membri del consiglio direttivo non percepiscono alcuna indennità.”

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