Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2, della L.R. 23/12/2022, n. 52, così recitava:

"Art. 2 - Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo

1. La Regione istituisce, presso il dipartimento regionale competente, la Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo, quale organo di consulenza della Commissione regionale speciale contro la 'ndrangheta e della Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione.

2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ed è composta dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Commissione consiliare contro la 'ndrangheta, dai rappresentanti istituzionali e delle associazioni degli enti locali, da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa ed alla corruzione.

3. Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti, i seguenti soggetti:

a) i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

b) un rappresentante per ogni associazione o fondazione antiracket e antiusura, con sede nella Regione Calabria, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e/o iscritte negli elenchi prefettizi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), e/o iscritte negli elenchi prefettizi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno del 24 ottobre 2007, n. 220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture);

c) un rappresentante per ogni consorzio o cooperativa di garanzia collettiva Confidi avente sede in Calabria e che disponga del fondo antiusura separato dai fondi rischio ordinari, di cui alla L. 108/1996;

d) un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio della Calabria (Unioncamere Calabria).

4. La Consulta raccoglie anche informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti in Calabria, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

5. Ai lavori della Consulta di cui al comma 4 partecipano:

a) l'assessore competente in materia di istruzione, o un suo delegato;

b) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di inclusione sociale;

c) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sport;

d) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sicurezza;

e) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale;

f) un rappresentante dei genitori designato dal Forum regionale delle associazioni familiari della Calabria;

g) un esperto di servizi di social networking e della rete internet indicato, previa intesa con gli uffici statali competenti, dalla Polizia postale e delle comunicazioni;

h) un rappresentante del mondo accademico e della ricerca universitaria esperto di bullismo come fenomeno sociale;

i) un rappresentante delle associazioni sportive designato dal CONI - Comitato regionale Calabria. La Consulta si avvale anche del supporto del Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'Osservatorio regionale sui diritti dei minori e del Corecom.

6. I dati sul cyberbullismo sono inviati al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di monitorare, attraverso un sistema di raccolta di dati, l'evoluzione dei fenomeni di cyberbullismo.

7. Ai lavori della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.

8. I componenti della Consulta regionale vengono individuati e nominati, con voto unanime, dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Commissione contro la 'ndrangheta.

9. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura. La partecipazione ai lavori della Consulta non dà luogo ad alcun compenso o rimborso."

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