Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 18/04/2023, n. 3, così recitava:

"Art. 2 - Spese per la prevenzione del contagio dei servizi riabilitativi

1. Alle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate che erogano prestazioni di riabilitazione ai sensi dell’art. 26 della legge n. 833/78 per conto del servizio sanitario regionale in virtù di accordi contrattuali, è riconosciuto un contributo finalizzato a sostenere le spese necessarie ad adottare le misure di prevenzione e limitazione del contagio da coronavirus.

2. Per l’anno 2020 e l’anno 2021 e comunque fino al permanere dello stato di emergenza sanitaria nazionale, il contributo è riconosciuto in misura pari al 15% (quindici per cento) della vigente tariffa di remunerazione ed è commisurato ad ogni prestazione effettivamente erogata, fermo restando il limite del tetto di spesa complessivo regionale.

3. Per l’anno 2020, il contributo di cui al comma 2 è comprensivo del contributo del 3% (tre per cento), così come già previsto con provvedimento della Giunta regionale.

4. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione."

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