Articolo abrogato dall’art. 1, comma 3, della L.R. 09/07/2020, n. 21, così recitava:

"Art. 4 - Funzioni delle Province

1. Le Province partecipano alla concertazione del piano triennale di cui al successivo art. 9.

2. Le Province, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano triennale regionale:

a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse provinciale;

b) agevolano la cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e delle attività sportive, anche mediante l'incentivazione di forme sovracomunali di gestione di impianti sportivi;

c) incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione e documentazione d'interesse provinciale nel campo dello sport e della medicina sportiva, ponendo in primo luogo la lotta al doping;

d) collaborano con i comuni che ne facciano richiesta all'elaborazione tecnica dei progetti d'impianti e di attrezzature sportive d'interesse comunale;

e) realizzano le iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori dello sport in ambito provinciale in conformità alla normativa regionale vigente in materia di formazione professionale."

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