Comma abrogato dalla L.R. del 02/10/2007 n.16. Il c omma 1 così recitava: "1. L’art. 4 comma 6 della L.R. 27.01.2005, n. 5 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2005” è sostituito dal seguente:

“L’ammontare dell’imposta è determinato in:

a) Euro 2,00 la tonnellata per i rifiuti dei settori estrattivo, edilizio, lapideo, minerario e metallurgico;

b) Euro 10,00 la tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi;

c) Euro 20,00 la tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi;

d) Euro 25,00 la tonnellata per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali in discariche ubicate in comprensori serviti da impianti di gestione integrata; Euro 7,00 se trattati;

e) Euro 15,00 la tonnellata per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali in discariche ubicate in comprensori sprovvisti di impianti di gestione integrata.

Il tributo è determinato moltiplicando l’ammontare dell’imposta per il quantitativo, espresso in tonnellate, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per il coefficiente di correzione se stabilito.”

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