Articolo sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 07/08/2002, n. 35; modificato dall'art. 38, comma 2, della L.R. 30/01/2007, n. 1; dall’art. 23, comma 1, della L.R. 30/12/2009, n. 42; dall'art. 19, comma 4, della L.R. 16/04/2013, n. 7; dall’art. 55, comma 1, della L.R. 18/08/2014, n. 26 e, successivamente, abrogato dall’art. 40, comma 4, della L.R. 24/07/2017, n. 19, così recitava:

“Art. 13 - Determinazione del prezzo di vendita e modalità di pagamento

1. Il prezzo di vendita dei fabbricati non agricoli e dei fabbricati ubicati in borghi rurali, esclusi quelli da vendere con il metodo della gara di cui al successivo art. 15 è definito dal valore, vigente al momento dell'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 23, che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alla rendita catastale determinata dalla Direzione generale del catasto fatta eccezione per gli immobili classificati catastalmente nella categoria A10 e C1 ai quali si applicano i moltiplicatori pari a 50 e a 34 rispettivamente. Al valore così determinato si applicano le seguenti riduzioni:

a) del 15% per i concessionari, per i rispettivi coniugi per gli eredi diretti;

b) del 10% per i possessori senza titolo;

c) ulteriore riduzione del 25% per i fabbricati ricadenti in zone definite agricole dai vigenti strumenti urbanistici o in borgate/frazioni con popolazione inferiore a 500 abitanti. Qualora l'acquirente sia già proprietario di un immobile ad uso abitativo, fermo restando il diritto di prelazione all'acquisto, il prezzo di vendita non potrà prevedere le riduzioni stabilite alle precedenti lettere a) e b), tali riduzioni sono invece mantenute qualora l'immobile oggetto della vendita ricada nelle zone di cui alla lettera c).

2. Il prezzo dei terreni edificabili ricadenti in zone omogenee "A", e "C", ai sensi del D.M. 1444/68, con l'esclusione di quelli liberi da vendere con il metodo della gara di cui al successivo art. 15, è determinato a partire dal prodotto del 10% del costo di costruzione per l'edilizia economica e popolare vigente alla data di entrata in vigore della presente norma ed il volume realizzabile desumibile dai parametri fissati dagli strumenti urbanistici vigenti. Detto valore è rideterminato applicando l'aumento:

a) del 100% per gli immobili ricadenti nei capoluoghi di provincia o in zone turistiche;

b) del 30% per gli immobili ricadenti in comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti, con l'esclusione di quelli ricadenti in borgate e/o frazioni aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti.

Sui valori così determinati si applica la riduzione dell'1% per ogni anno di possesso pregresso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 23, fino al limite massimo del 25% per i concessionari e del 15% per i possessori senza titolo. Per le aree edificate o edificabili; ricadenti nel perimetro delle borgate, classificate dallo strumento urbanistico in zona "E" o compatibile e, comunque, con previsione di attività prevalentemente agricola, il prezzo di vendita al mq è determinato con le medesime modalità innanzi stabilite. Per le aree non edificate e non edificabili aventi destinazione agricola o altra destinazione, fermo restando le riduzioni e gli aumenti precedentemente stabiliti dal presente comma, il prezzo di vendita è determinato applicando il Valore Agricolo Medio della coltura più redditizia riferito alla regione agraria di appartenenza e vigente al momento della cessione. Il prezzo dei terreni ricadenti in zone classificate "D" dallo strumento generale o a queste assimilate o in zona "F", ivi comprese le aree per la distribuzione dei carburanti, è determinato con apposite perizie di stima redatte dall'Alsia che tengano conto del valore di mercato. Al valore così definito si applica la riduzione dell'1% per ogni anno di possesso pregresso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 23, fino al limite massimo del 25% per i concessionari e del 15% per i possessori senza titolo.

3. Per i suoli edificati a cura e spese del detentore il prezzo di vendita è stabilito con le medesime modalità del punto precedente tenendo conto della destinazione di zona vigente.

4. Per i suoi edificati, a cura e spese da parte dei disciolti Enti di riforma e di Sviluppo, ovvero per immobili costruiti da altri Enti su terreno di proprietà dell'Agenzia, la cui volumetria è inferiore a quella degli strumenti urbanistici vigenti, oltre al prezzo del fabbricato, eventualmente dovuto all'Agenzia, dovrà essere corrisposto per la ulteriore volumetria realizzabile una somma pari al prezzo determinato con i criteri stabiliti dal punto n. 2 del presente articolo.

5. In caso di non accettazione del prezzo di vendita fissato come dai commi precedenti, lo stesso sarà determinato, su richiesta scritta dall'acquirente con apposita perizia di stima redatta dall'Alsia che tenga conto del valore di mercato rideterminato con le riduzioni previste. In tal caso la determinazione del prezzo si intenderà definitiva e la vendita avverrà al prezzo così stabilito anche qualora risultasse superiore al prezzo determinato in applicazione dei precitati commi. A tal fine l'interessato dovrà allegare alla richiesta di valutazione la ricevuta di versamento su conto corrente postale intestato all'Alsia di una somma di 516,45 euro, a copertura delle spese presumibilmente sostenute dall'Agenzia per la redazione della perizia di stima. Per i casi non contemplati e non ricadenti nelle tipologie di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 il prezzo di vendita sarà determinato con apposita perizia di stima redatta dall'Alsia sulla base del valore di mercato. Al valore così determinato saranno applicate le riduzioni previste dai commi precedenti.

6. Per tutte le ipotesi contemplate ai commi precedenti, oltre al prezzo di vendita, saranno corrisposti dall’acquirente gli oneri per debiti maggiorati degli interessi legali maturati nell’ultimo decennio decorrenti dalla data di avvio del procedimento di cessione nonché il pagamento del pregresso maturato nello stesso periodo e calcolato secondo i criteri e le modalità fissate dal precedente articolo 11, sempre maggiorato degli interessi legali. Per i suoli, il pregresso, determinato con le modalità innanzi indicate, è calcolato in relazione alla destinazione urbanistica assunta nel corso degli anni.

7. Il prezzo di vendita, è corrisposto in un'unica soluzione contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di compravendita, ovvero, a scelta dell'acquirente, potrà essere rateizzato per un massimo di 10 annualità posticipate al tasso corrente. Al momento della stipula dell'atto di compravendita l'acquirente, posticipate al tasso corrente. Al momento della stipula dell'atto di compravendita l'acquirente, comunque, verserà all'Alsia la somma relativa ai canoni d'uso maggiorati degli interessi legali.

Sempre a scelta dell'acquirente, se l'ammontare della somma complessiva dovuta all'Alsia per il pregresso è superiore a 5164,57 Euro l'importo eccedente tale limite potrà essere rateizzato unitamente al prezzo di vendita. In caso di pagamento rateale delle somme dovute all'Agenzia, l'acquirente dovrà, a garanzia del pagamento, iscrivere sul fondo ipoteca a favore dell'Alsia o, a scelta dell'acquirente medesimo, prestare polizza fidejussoria rilasciata da un istituto di credito o impresa di assicurazione.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino