Articolo modificato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 07/08/2002, n. 35; dall’art. 19, comma 5, della L.R. 16/04/2013, n. 7 e, successivamente, abrogato dall’art. 40, comma 4, della L.R. 24/07/2017, n. 19, così recitava:

“Art. 21 - Perizie di stima

1. Le perizie di stima sono, di norma, redatte dai tecnici dell'A.L.S.I.A. in possesso della prescritta abilitazione professionale.

2. Le stime sono redatte sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 13.

3. Un'apposita Commissione, composta dal direttore dell'Agenzia, dal responsabile della struttura Riforma e da due tecnici estimatori abilitati provvederà a definire le modalità, uniformare i criteri di stima da adottare e da esaminare le perizie redatte.

4. Le perizie di stima eventualmente affidate dall’ALSIA a soggetti terzi aventi personalità giuridica di diritto pubblico sono esonerate dalle previsioni di cui al precedente comma 3.”

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