Articolo abrogato dalla L.R. del 18/12/2012 n. 64. L’articolo 37 così recitava: “Art. 37 - (Istanza di concessione) - 1. L'istanza per ottenere la concessione deve essere presentata alla Provincia con i seguenti allegati:

a) planimetria a scala 1:25.000 con indicazione del perimetro dell'area oggetto di richiesta di concessione, della ubicazione delle sorgenti captate, dei pozzi perforati e delle manifestazioni acquifere presenti, delle opere di captazione, dello stabilimento di progetto e delle relative condotte, della viabilità esistente e di quella di progetto destinata al collegamento interno ed esterno dello stabilimento;

b) il programma generale di coltivazione, nel quale devono essere indicate le opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, la spesa prevista, i mezzi per farvi fronte e i tempi di attuazione;

c) studio di dettaglio del bacino idrogeologico comprendente:

- l'inquadramento geologico, stratigrafico e tettonico dell'area;

- la climatologia locale;

- il bilancio idrogeologico;

- la geochimica delle acque;

- l'idraulica dei sistemi di captazione;

- l'illustrazione delle modalità di coltivazione del giacimento;

d) un progetto planivolumetrico dello stabilimento di utilizzazione con documentazione relativa all'inserimento paesistico delle opere e l'indicazione dei parametri urbanistici che si prevede di utilizzare;

e) certificati dei definitivi accertamenti chimico-fisici e microbiologici delle sorgenti;

f) certificazione rilasciata dal Comune contenente la normativa urbanistica dell'area interessata nonché la cartografia degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, con indicazione dei vincoli gravanti sull'area interessata;

g) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le imprese;

h) documentazione atta a dimostrare il possesso da parte del titolare, o del legale rappresentante in caso di società, dei requisiti tecnici ed economico-finanziari adeguati all'attività da intraprendere;

i) certificato generale del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti e dal certificato di cui alla Legge 575/1965 come modificata e integrata dalla Legge 55/1990 e loro successive modificazioni ed integrazioni, tutti in data non anteriore a tre mesi;

l) certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

m) studio di valutazione di impatto ambientale.

2. La Provincia chiede il nulla osta dell'Autorità di Bacino, il parere del competente Servizio Tecnico del Territorio sugli aspetti tecnici/idraulici ed il parere del Servizio Gestione e Tutela Risorsa Acqua Superficiale e Sotterranea in relazione alla compatibilità dell'autorizzando prelievo idrico con l'equilibrio idrogeologico del bacino idrografico.

3. Qualora la concessione sia richiesta da una società, alla istanza devono essere allegate copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto.”

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