Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 51

1. L'art. 8, comma 1 della L.R. 13.7.1989, n. 52, come modificato dall'art. 1, comma 2 della L.R. 8.1.1993, n. 2, è così sostituito: “Sono delegate alle Province le funzioni di vigilanza e controllo delle attività urbanistico-edilizie in tutto il territorio provinciale”.”

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