Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 4

1. Al comma 3, lett. c) dell'art. 7 della L.R. n. 18 del 1983 le parole “obbligato alla formazione del PRG e del PRE o per gruppi di Comuni non obbligati” sono soppresse.

2. Al comma 3, lett. h) dell'art. 7 della L.R. n. 18 del 1983 le parole “obbligati alla formazione del PRG e del PRE” sono soppresse.”

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