Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 1

1. La lett. a) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 18 del 1983 è così sostituita:

“a) definisce criteri e modalità per la redazione dei Piani Territoriali, dei Piani Regolatori Generali ed Esecutivi, dei Piani Attuativi di livello comunale, dei Regolamenti edilizi comunali;”.

2. La lett. c) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 18 del 1983 è soppressa.

3. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della L.R. n. 18 del 1983 sono aggiunti i seguenti commi:

“5. La Carta dell'uso del suolo di cui al precedente comma 2 è approvata dalla Giunta regionale e aggiornata ogni cinque anni.

6. Dal momento dell'approvazione di cui al precedente comma il rilascio delle concessioni edilizie nelle zone agricole ai sensi degli artt. 68 e ss. della presente legge è subordinato al rispetto delle prescrizioni della Carta dell'uso del suolo.”.”

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