Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 11

1. Gli artt. 13 e 14 della L.R. n. 18 del 1983 sono sostituiti dal seguente articolo:

“Art. 13 - Piano Regolatore esecutivo. Procedimento.

1. Per l'adozione ed approvazione del piano regolatore esecutivo si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 10 e 11.

2. Dell'avvenuta approvazione del PRE è data notizia, a cura del Sindaco, con atto notificato nelle forme previste dal C.P.C. ai proprietari degli immobili da espropriare compresi nel piano stesso, entro 30 gg. dalla medesima.”.”

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