Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 18

1. Al comma 1 dell'art. 26 della L.R. n. 18 del 1983 le parole “con delibera consiliare” sono sostituite con le seguenti parole: “con delibera di Giunta”.

2. Al comma 5 dell'art. 26 della L.R. n. 18 del 1983 le parole “La deliberazione consiliare” sono sostituite con le seguenti parole: “La deliberazione di Giunta”.

3. All'art. 26 della L.R. n. 18 del 1983 sono aggiunti infine i seguenti commi:

“8. Nei Comuni nei quali l'attuazione dei piani regolatori o particolareggiati è demandata a comparti edificatori le prescrizioni possono essere attuate anche attraverso l'adozione dei programmi di recupero urbano o dei programmi integrati.

9. I comparti edificatori possono essere adottati dal Comune anche in attuazione di programmi integrati o di programmi di recupero urbano.”.”

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