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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 46 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 81/1998 - 1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 81/1998 concernente: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, è così modificata:
"a) dodici dirigenti regionali aventi particolare qualificazione in materia, appartenenti alle direzioni:
a.1. OO.PP., Infrastrutture e Servizi Edilizia Residenziale, Aree Urbane e Ciclo Idrico Integrato, Reti Tecnologiche e Protezione Civile;
a.2. Turismo, Ambiente, Energia;
a.3. Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, caccia e pesca;
a.4. Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, dei Servizi Urbanistica, Beni Ambientali, Aree Protette e Valutazione Ambientali, Difesa Suolo, Opere Idrauliche e Gestione Fiumi, Acque e Demanio Idrico, Genio Civile regionale di L'Aquila, Genio Civile regionale di Pescara, Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine e nonché dal Dirigente della posizione di staff di studio in materia di dighe e unificazione procedimentale delle acque."
2. La lett. c), terzo capoverso, del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 81/1998, è così modificata:
"c) quattro rappresentanti delle amministrazioni statali uno per ciascuno dei Ministeri: per l'Ambiente e la Tutela del Suolo, delle Infrastrutture e Trasporti, per le Politiche Agricole e Forestali, dell'Economia e Finanze."
3. Al comma 5, primo capoverso, dell'art. 6 della L.R. 81/1998 dopo le parole "Ai componenti il Comitato Tecnico" sono aggiunte le parole "di cui alle lett. b) e c) del comma 1 del presente articolo".
4. All'art. 25 della L.R. 81/1998 concernente: Norma per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, sono aggiunti i seguenti commi:
7. Per l'esercizio 2005 all'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 05.02.013 sul capitolo di spesa 152399 denominato: Fondo per l'attività dell'Autorità di Bacino regionale e per la realizzazione del programma triennale di intervento, art. 16 Legge 183/1989 e art. 17 L.R. 81/1998 e L.R. 43/2001, e con lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 05.01.019 sul Cap. 151532 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Fondo per il Funzionamento dell'Autorità di Bacino Regionale.
8. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci con la legge di bilancio ai sensi della L.R. 3/2002.”
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