Articolo abrogato dall'art. 147, comma 1, della L.R. 31/07/2018, n. 23, così recitava:

Art. 67 - Modifiche all’articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11

1. Il comma 17, dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

“17. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato). L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato di cui al comma 3 lettera d), è soggetto a dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune competente per territorio, ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Nella dichiarazione deve risultare: a) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 10 e dei requisiti morali di cui ai commi da 6 a 9; b) di aver rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in materia urbanistica, igienico-sanitaria, nonché quelli relativi alla destinazione d’uso dei locali; c) il settore merceologico che intende attivare nonché la superficie di vendita dell’esercizio; d) l’esito della valutazione di compatibilità con le eventuali prescrizioni di cui ai commi da 67 a 69, stabilite dal Comune”.

2. Il comma 75 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

“75. (Forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni). La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta ad apposita dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune competente per territorio, ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via. Nella dichiarazione deve risultare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita”.

3. Il comma 76 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

“76. (Apparecchi automatici). La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita dichiarazione di inizio attività al Comune competente per territorio, ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Nella dichiarazione deve risultare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10, il settore merceologico e l’ubicazione, nonché, ove l’apparecchio automatico venga installato su aree pubbliche, l’osservanza delle norme sull’occupazione del suolo pubblico. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o fuori da locali è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita”.

4. Il comma 77 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

“77. (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione). La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività, ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l’invio di campioni di prodotto o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. Nella dichiarazione di cui al presente comma deve risultare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore merceologico. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività è in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Alle vendite di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)”.

5. Il comma 78 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

“78. (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività, ai sensi dell’art. 19, comma 2, ultimo periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’art. 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). Nella dichiarazione deve risultare la sussistenza dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10 e il settore merceologico. Il soggetto di cui al presente comma, che intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo ove svolge l’attività, e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6 a 10. L’impresa di cui al presente comma rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dai commi da 6 a 10. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa e la firma di quest’ultimo, e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. Il tesserino di riconoscimento di cui al presente comma è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente comma.

6. Il comma 95 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

“95. (Criteri di programmazione). I Comuni, ai fini della elaborazione dei propri criteri di programmazione, si attengono ad uno o più dei seguenti elementi:

a) abitudini di consumo extradomestico;

b) caratteristiche e vocazioni del territorio in relazione alla sua collocazione costiera, collinare o montana;

c) potenzialità turistiche;

d) impatto sulla mobilità;

e) vicinanza a centri più popolati ed offerta complessiva presente nell’area, compresa quella relativa ad attività non soggette ad autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande;

f) destinazione urbanistica delle singole zone individuate nei piani;

g) presenza di progetti di valorizzazione turistica e commerciale;

h) previsione dell’insediamento di medie e grandi superfici di vendita;

i) previsione di recupero di aree e di edifici di particolare pregio naturalistico ed architettonico”.

7. Il comma 97 dell’art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) è sostituito dal seguente:

97. (Criteri di programmazione). In considerazione degli obiettivi di programmazione e degli elementi da assumersi come riferimento, la programmazione comunale si attua attraverso la definizione di obiettivi da raggiungere. Va quindi escluso l’utilizzo di “contingenti di superficie” e l’individuazione di “distanze minime” fra gli esercizi. Sulla base di analisi specifiche, il piano per lo sviluppo della rete di somministrazione di alimenti e bevande prevede la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni (o DIA) senza condizioni ulteriori, rispetto a quelle, che devono sempre sussistere, della conformità alle norme urbanistiche ed igienico sanitarie. È fatta salva la possibilità di adottare varianti ai criteri di cui al comma 95, nel periodo della loro efficacia, qualora si verifichino fatti e circostanze nuove o impreviste che comportino la necessità di operare una revisione della programmazione”.”

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