Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
2. Lo schema - tipo di contratto di servizio prevede:
a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;
d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;
f) i principi e regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;
h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione, secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
j) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 (Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali);
k) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
l) idonee garanzie finanziarie ed assicurative;
m) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.
3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema-tipo di cui al comma 2, l'AdA opera la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo al servizio competente della regione i relativi dati; inoltre, ai medesimi fini, definisce le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano regionale.”
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