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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
a) predisporre, previa intesa con l'ANCI, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, la convenzione e lo statuto dell'AdA, sulla base dello schema tipo di cui all'art. 4, comma 1, lett. t), che la Giunta regionale adotta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
b) inviare ai comuni ricadenti nell'ATO interessato la convenzione e lo statuto di cui alla lett. a), stabilendo un termine perentorio, che non può superare i 60 giorni, per la loro approvazione da parte di ogni consiglio di comuni che costituiscono l'AdA;
c) convocare nei successivi 120 giorni dalla data di invio di cui alla lett. b) l'assemblea di insediamento per l'approvazione della convenzione e dello statuto per l'elezione degli organi dell'AdA.
2. La convenzione e lo statuto sono approvati dall'assemblea con il pronunciamento favorevole dei comuni che rappresentano almeno la maggioranza assoluta della popolazione dei comuni ricadenti nell'ATO.
3. La Giunta regionale, nel caso in cui i comuni o le province non costituiscono l'AdA nei termini indicati al comma 1, esercita i poteri sostitutivi e nomina un commissario ad acta che provvede ad adottare gli atti necessari per l'istituzione dell'AdA.
4. Gli oneri conseguenti all'attività di cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio dell'AdA.
5. Nell'ipotesi di un ATO interprovinciale, la convocazione di cui al comma 1, lett. c), spetta alla provincia nel cui territorio è ricompresa la parte territorialmente prevalente dell'ATO, fermi i poteri di intervento della Regione.
6. I termini del presente articolo, qualora alla prima riunione della conferenza dei Sindaci di cui al comma 1, sia attivata la procedura per la modificazione degli ambiti di cui all'art. 14, comma 1, sono sospesi per una sola volta e per la durata della procedura; la proposta di modificazione perviene al Consiglio regionale entro e non oltre 60 giorni dall'attivazione della procedura.”
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