Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 116 - (Sostituzione dell’articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)

1. L’articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta), è sostituito dal seguente:

“Art. 19 - Vigilanza

1. Ferme restando le specifiche competenze dell’autorità di pubblica sicurezza e delle aziende sanitarie locali, le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle norme della presente legge sono esercitate dal Comune.

2. I fruitori delle strutture ricettive all’aria aperta possono inviare alla Direzione regionale competente per i relativi accertamenti, segnalazioni e reclami circa la conformità della struttura e dei servizi alla normativa di settore. Possono, altresì, essere inviati alla Direzione regionale i reclami relativi all’applicazione di prezzi superiori a quelli dichiarati. La Direzione regionale riferisce al Comune gli esiti degli accertamenti per l’adozione di eventuali provvedimenti.”."

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