Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 110 - (Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16)

1. Il comma 18 dell’articolo 12 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16, è sostituito dal seguente:

“18. Sono esclusi dal calcolo dei parametri urbanistici stabiliti dalle normative e dai regolamenti comunali i servizi igienici generali, i locali commerciali e ristoranti, gli uffici, i magazzini e gli alloggi per il personale, il cui indice massimo di copertura consentito è il cinque percento dell’intera area destinata all’attività ricettiva.

Tali strutture possono essere a due piani ad eccezione dei servizi igienici generali, che devono essere ad un solo piano.”."

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