Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 97 - (Sostituzione dell’articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)

1. L’articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:

“Art. 24 - Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività

1. L’apertura di rifugi montani custoditi e di rifugi escursionistici è soggetta a SCIA ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La SCIA è presentata al SUAP del Comune territorialmente competente su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.

3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al d.p.r. n. 445/2000 comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.”."

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