Titolo modificato dall'art. 84, comma 1, della L.R. 17/05/1999, n. 10; dall'art. 2, comma 1 e dall’art. 3, comma 1, della L.R. 16/08/2001, n. 19; dall'art. 13, comma 3, della L.R. 23/02/2005, n. 16; dall'art. 1, comma 1, della L.R. 21/01/2011, n. 2; dall’art. 34, comma 2, della L.R. 16/02/2015, n. 3; dall’art. 5, commi 2 e 3, della L.R. 18/04/2019, n. 8 e, successivamente, dall’art. 1, comma 4, della L.R. 30/12/2019, n. 43.

In seguito, l’art. 35, comma 1, della L.R. 30/11/2023, n. 19 ha abrogato la presente legge, a decorrere dal 01/01/2024, ad eccezione delle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 3 e della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5.

Il titolo così recitava:

“TITOLO III - Procedimenti di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale

CAPO I - PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE

Articolo 22 - Procedimento di formazione e pubblicazione del PPAR

1. La giunta regionale predispone lo schema del piano. A tal fine acquisisce le proposte formulate dalle province che tengano conto delle indicazioni fornite dalle conferenze provinciali delle autonomie e assume dalle amministrazioni pubbliche interessate i dati relativi a programmi, progetti ed interventi, anche in corso di elaborazione, aventi rilievo ed incidenza regionale.

2. Lo schema del piano è adottato dalla giunta regionale.

3. Lo schema adottato ai sensi del comma 2 è pubblicato in un apposito supplemento speciale del bollettino ufficiale della Regione; gli allegati sono contestualmente depositati presso la sede delle province, delle comunità montane e dei singoli comuni, a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

4. Le amministrazioni pubbliche, gli organismi sindacali e professionali nonché gli enti od associazioni possono presentare osservazioni alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione e deposito.

5. La giunta regionale, dopo aver acquisito il parere del comitato regionale per il territorio, delibera la presentazione del piano al consiglio, formulando proposte in ordine all'accoglimento delle osservazioni e controdeducendo alle medesime.

6. Il piano è approvato con deliberazione del consiglio regionale ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. Esso è depositato con gli allegati presso la sede della giunta regionale.

7. All'adeguamento o variazione del piano si provvede con la procedura di cui al presente articolo.

 

Articolo 23 - Ulteriori disposizioni per la formazione e pubblicazione del PPAR

1. Le osservazioni allo schema del PPAR adottato possono essere presentate da chiunque vi abbia interesse limitatamente ai casi espressamente indicati dal piano medesimo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13.

2. Dette osservazioni sono prese in considerazione dal consiglio regionale singolarmente o per gruppi omogenei.

3. Il piano paesistico del Conero di cui al comma 6 dell'articolo 8 è adottato e approvato con le procedure di cui al presente articolo e al precedente articolo 22.

 

CAPO II - PIANO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Articolo 24 - Procedimento di formazione del PIT

1. la giunta regionale predispone lo schema di piano entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22.

2. Lo schema di piano è adottato dalla giunta regionale e pubblicato in un apposito supplemento speciale nel bollettino ufficiale della Regione.

3. Gli allegati sono depositati presso la sede delle province e delle comunità montane a disposizione degli interessati.

4. Per le successive fasi di formazione del piano si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 22.

5. All'adeguamento o variazione del piano si provvede con le procedure di cui al presente articolo.

 

CAPO III - PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Articolo 25 - Procedimento di formazione e pubblicazione del PTC

1. Alla predisposizione e adozione dei PTC provvedono le province. Le province assicurano, fin dalla fase iniziale di predisposizione del piano, la partecipazione dei comuni. Le comunità montane concorrono alla formazione del piano attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo.

2. Lo schema del PTC, dopo l'adozione da parte della provincia, è pubblicato in un apposito supplemento del bollettino ufficiale della Regione ed è depositato presso la sede della provincia, dei comuni e delle comunità montane compresi nell'area oggetto del piano medesimo.

3. Lo schema del PTC è sottoposto a parere della conferenza provinciale delle autonomie. Fino alla data di istituzione della conferenza, sullo schema adottato la provincia richiede ai comuni e alle comunità montane, prefissando un congruo termine, pareri. Possono, altresì, essere presentate osservazioni, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 22 e dal comma 1 dell'articolo 23.

4. La provincia procede, entro i successivi novanta giorni, all'ulteriore istruttoria e all'esame delle osservazioni, secondo quanto previsto dal comma 3 e delibera l'adozione definitiva del PTC.

5. Il piano adottato è trasmesso alla giunta regionale ai fini di accertarne la conformità al PPAR e al PIT e il rispetto delle normative e degli indirizzi statali e regionali in tema di programmazione socio - economica e territoriale.

6. La conformità è accertata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. L’inutile decorso del termine, in presenza del parere favorevole della commissione consiliare, produce gli effetti della declaratoria di conformità.

7. La provincia delibera l'approvazione del PTC entro sessanta giorni dalla deliberazione o dall’inutile decorso del termine di cui al comma 6. La pubblicazione e il deposito avvengono in conformità a quanto previsto dal comma 2.

8. In caso di dichiarazione di non conformità, la provincia si adegua ai rilievi della Regione entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del relativo decreto.

9. Decorso tale termine la delibera di adozione del PTC esaurisce i propri effetti ed il piano deve essere riadottato alla provincia secondo quanto previsto dal presente articolo.

10. All'adeguamento o variazione del PTC si procede a norma del presente articolo.

 

CAPO IV - PIANO REGOLATORE GENERALE

Articolo 26 - (Approvazione degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e delle relative varianti)

1. Il piano regolatore generale (PRG), adottato dal Consiglio comunale, è depositato a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso la segreteria del Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale, elevato a tre per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i sessanta giorni di deposito, chiunque può formulare osservazioni sui criteri e sulle linee generali del PRG adottato.

2. Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, si esprime sulle osservazioni presentate, accogliendole o respingendole, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e, contestualmente, adotta definitivamente il PRG con le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni. Decorso inutilmente detto termine il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del PRG.

3. Nei trenta giorni successivi all'adozione definitiva, il PRG è trasmesso alla Giunta provinciale, la quale esprime un parere sulla conformità del PRG con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC, ove vigenti.

4. Il parere è espresso dalla Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per il territorio di cui all'articolo 55, entro centottanta giorni dal ricevimento del PRG; tale termine è ridotto a centoventi giorni per i Comuni fino a 5.000 abitanti. Decorso inutilmente il termine, il parere si intende favorevole. Il termine può essere sospeso, per una sola volta, quando l'Amministrazione provinciale chieda chiarimenti o integrazioni documentali e riprende a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni.

5. Qualora il parere di cui al comma 3 sia favorevole, il Consiglio comunale provvede all'approvazione del PRG entro sessanta giorni dal ricevimento del parere stesso.

6. Nel caso in cui la Giunta provinciale abbia formulato rilievi in ordine alla conformità del PRG con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale, il Comune:

a) provvede all'approvazione del PRG in adeguamento al parere della Giunta provinciale entro centoventi giorni dal suo ricevimento. Decorso detto termine, il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del Piano;

b) qualora ritenga di respingere tali rilievi, controdeduce, con deliberazione consiliare motivata, entro novanta giorni dal ricevimento del parere.

7. La deliberazione di cui al comma 6, lettera b), è trasmessa alla Giunta provinciale, la quale esprime un parere definitivo entro novanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni comunali. Decorso detto termine il parere si intende favorevole.

8. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del parere definitivo espresso dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 7, il Consiglio comunale provvede all'approvazione del PRG conformemente al suddetto parere. Decorso detto termine, il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del Piano.

9. Il Comune, a fini conoscitivi, è tenuto a trasmettere il PRG con il relativo atto di approvazione alla Giunta provinciale. Il Comune è tenuto altresì ad adeguare gli elaborati tecnici e cartografici del PRG approvato.

10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano anche per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali che non soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della procedura del comma 5 dell'articolo 15.

11. La Giunta provinciale esprime, inoltre, il parere di cui ai commi precedenti sui seguenti strumenti urbanistici attuativi:

a) in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, quando non rientrano nella procedura abbreviata di cui all'articolo 15, comma 5;

b) relativi a zone, totalmente o parzialmente, soggette a vincolo paesistico, di cui all'articolo 37, salvo il disposto del comma 4 dell'articolo 4.

12. I regolamenti edilizi e le relative varianti contenenti norme difformi dai parametri urbanistico-edilizi previsti dallo strumento urbanistico generale e dall'articolo 13 del regolamento edilizio regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 settembre 1989, n. 23 e successive modificazioni, sono sottoposti al parere della Giunta provinciale in ordine al fondamento delle motivazioni che hanno determinato le difformità stesse. Il parere è espresso dalla Giunta provinciale entro novanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente il termine il parere si intende favorevole. Il termine può essere sospeso per una sola volta, quando l'Amministrazione provinciale chieda chiarimenti ed integrazioni documentali e riprende a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni. Qualora il parere sia favorevole, il Consiglio comunale provvede all'approvazione del regolamento edilizio o delle relative varianti entro sessanta giorni dal suo ricevimento. In caso di parere negativo, il Comune provvede alla rielaborazione delle norme difformi.

 

Art. 26-bis. - Varianti agli strumenti urbanistici

1. Le disposizioni dell'articolo 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in merito al procedimento di formazione, approvazione ed efficacia degli accordi di programma aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale, che comportano la variazione degli strumenti urbanistici generali comunali, sono specificate ed integrate in base a quanto stabilito nel presente articolo.

2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco che, in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, intende promuovere un accordo di programma che comporta variazione di strumenti urbanistici generali comunali, convoca la conferenza preliminare prevista dall'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Qualora in sede di conferenza preliminare sia verificata la possibilità di consenso unanime delle amministrazioni interessate alla stipula, la proposta di accordo di programma, che deve contenere le ragioni di prevalente interesse pubblico che hanno determinato la sua promozione, corredata del progetto, dei relativi elaborati e degli elaborati rappresentativi della variante urbanistica, nonché delle risultanze delle consultazioni pubbliche, è depositata presso le sedi degli enti partecipanti per sessanta giorni consecutivi. L'avviso di deposito, insieme con l'accordo preliminare, è pubblicato all'albo pretorio del Comune interessato per lo stesso periodo di tempo. È inoltre pubblicato apposito avviso in un giornale quotidiano a diffusione regionale, contenente l'indicazione degli enti presso i quali è depositata la proposta di accordo di programma e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione.

4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3 chiunque vi abbia interesse può formulare osservazioni e proposte.

5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni indicato al comma 4, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla conclusione dell'accordo, che viene sottoscritto tenendo conto delle osservazioni e proposte presentate, e individua, ove necessario, i soggetti che provvedono alla vigilanza sull'esecuzione dell'accordo, nonché sugli eventuali interventi sostitutivi, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

6. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli effetti dell'approvazione delle variazioni agli strumenti urbanistici generali, purché l'assenso di ciascun Comune alla conclusione dell'accordo e alla variante sia ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazione.

7. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma è emanato dal Presidente della Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici comunali, nei restanti casi dall'autorità avente competenza primaria per la realizzazione degli interventi.

8. Il decreto di cui al comma 7 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dopo l'intervenuta ratifica del Consiglio comunale e sostituisce il permesso di costruire per tutti o parte degli interventi previsti nello stesso, a condizione che ne sussistano i requisiti.

9. Gli accordi di programma che determinano varianti parziali agli strumenti urbanistici generali comunali sono ammessi esclusivamente per i Comuni che hanno adottato definitivamente il PRG in adeguamento al PPAR.

 

Articolo 26-ter - (Disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di regioni, province e comuni)

1. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune di cui all’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora determini una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi inseriti ovvero comporti modifiche volumetriche di tali beni superiori al 10 per cento dei volumi previsti dallo strumento urbanistico generale, costituisce variante allo strumento urbanistico generale medesimo ed è sottoposto alla verifica di conformità da parte della Provincia competente, ai sensi dell’articolo 26 della presente legge.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, ciascuno dei termini di cui ai commi 1, 3, 4, 5 ed 8 dell’articolo 26 è ridotto a quindici giorni e i termini di cui ai commi 2, 6 e 7 del medesimo articolo sono ridotti alla metà.

3. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, qualora riguardi il patrimonio della regione o delle province e comporti variante allo strumento urbanistico generale, è trasmesso al comune che può adottare la variante allo strumento urbanistico generale medesimo secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.

4. In sede di verifica del piano di cui al comma 1, la Provincia accerta, tra l’altro, il rispetto delle quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi indicate dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.

 

Articolo 26-quater - (Attuazione dell'articolo 8 del d.p.r. 160/2010. Progetti inerenti al SUAP comportanti la variazione dello strumento urbanistico)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22, concernente le norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico, nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o inadeguate rispetto alle esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale come documentate attraverso la relazione di cui al comma 2, l’interessato chiede al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), articoli da 14 a 14 quinquies, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica.

2. In aggiunta alla documentazione prevista dalla legislazione vigente l’interessato presenta una relazione che illustra il piano di sviluppo aziendale e che contiene le motivazioni per le quali è necessario l’intervento, le caratteristiche e le finalità produttive ed economiche dell’insediamento, le eventuali ricadute in termini occupazionali, le conseguenze nel caso di mancata realizzazione dell’intervento, l’arco temporale di previsione e di realizzazione del piano stesso.

3. Il responsabile del SUAP, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, verifica la completezza formale della documentazione e attesta la mancanza nello strumento urbanistico di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o l’insufficienza delle aree esistenti rispetto alle esigenze del piano di sviluppo aziendale. Il responsabile del SUAP, in caso di esito negativo della verifica, salvo quanto previsto dal comma 4, conclude il procedimento disponendo l'archiviazione dell’istanza, altrimenti indice la conferenza dei servizi e convoca la prima riunione ai sensi del comma 01 dell'articolo 14-ter della legge 241/1990. In tale sede il responsabile del competente ufficio comunale illustra gli effetti dell’intervento rispetto alle previsioni del vigente strumento urbanistico.

4. In caso di esito negativo della verifica di completezza formale della documentazione, il responsabile del SUAP richiede le integrazioni documentali necessarie, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. La richiesta interrompe i termini del procedimento che cominciano nuovamente a decorrere dal ricevimento delle integrazioni. Qualora entro il termine assegnato l'interessato non produca le integrazioni richieste, il responsabile del SUAP conclude il procedimento disponendo l'archiviazione dell'istanza.

5. Al fine di garantire la partecipazione al procedimento che comporta variazione degli strumenti urbanistici, il responsabile del SUAP, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi, dispone affinché l'istanza e i relativi allegati siano pubblicati, per venti giorni, sul sito internet del Comune e su quello dello Sportello Unico. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i termini della pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni.

6. Le osservazioni presentate sono esaminate dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.

7. Qualora l'intervento in variante urbanistica sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, la stessa è svolta nell'ambito della conferenza di servizi. Il responsabile del SUAP, contestualmente alla conclusione della verifica della completezza formale della documentazione o alla convocazione della prima riunione della conferenza di servizi, trasmette all'autorità competente l'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA). L'autorità competente entro dieci giorni dal ricevimento del suddetto elenco può richiederne l'integrazione con ulteriori soggetti. Gli SCA si pronunciano entro trenta giorni dall'effettuazione della prima seduta della conferenza di servizi. L'autorità competente emette il proprio parere motivato entro trenta giorni dal ricevimento del parere degli SCA e comunque entro sessanta giorni dall'effettuazione della prima seduta della conferenza di servizi.

8. All'esito della conferenza di servizi, ove sussista il parere favorevole della Provincia, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Il responsabile del SUAP entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di approvazione della variante urbanistica in caso di approvazione da parte del Consiglio comunale, rilascia il titolo abilitativo unico, mentre in caso di mancata approvazione conclude il procedimento con il rigetto dell'istanza. Gli interventi relativi al progetto sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del d.p.r. 6 gennaio 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

9. Il mancato inizio dei lavori previsti dal titolo abilitativo unico entro un anno dal suo rilascio, comporta la decadenza del titolo stesso di cui è data tempestiva comunicazione agli enti interessati.

10. Non costituiscono variante urbanistica e possono essere autorizzate le modifiche al progetto approvato che non lo alterino in modo sostanziale e che in ogni caso non comportino mutamenti della destinazione d’uso, aumento di unità immobiliari, aumenti del volume o delle superfici e modifiche delle altezze. Le destinazioni e i parametri urbanistici conseguenti al rilascio del titolo abilitativo unico possono essere modificati a seguito di varianti allo strumento urbanistico generale o particolareggiato approvate ai sensi della legislazione vigente.

 

Articolo 27 - Determinazione della provincia in ordine al piano regolatore generale

Abrogato

 

Articolo 28 - Approvazione del piano regolatore generale con modifiche

Abrogato

 

Articolo 29 - Restituzione

Abrogato

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