Articolo abrogato dalla L.R. 18/04/2019, n. 8.

L’articolo 21 così recitava:

“Articolo 21 - Dati statistici

Ai fini della programmazione del settore, gli enti competenti ad eseguire le opere trasmettono alla Regione informazioni statistiche relative alle fasi delle procedure per l'esecuzione delle opere stesse ed alla contabilità dei lavori.

La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva i modelli ed i termini per la trasmissione dei dati di cui al comma precedente.

La giunta regionale assicura agli enti locali la piena disponibilità delle informazioni statistiche e la loro utilizzazione per una relazione annuale al consiglio regionale sullo stato di attuazione degli interventi nel settore.”

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