Articolo abrogato dalla L.R. 09/05/2019, n. 11, così recitava:

“Art. 27 - (Modifiche della l.r. 3/2012)

1. Il comma 1 bis dell’articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale VIA), introdotto dall’articolo 2 della l.r. 30/2012, è sostituito dal seguente:

“1 bis. Le soglie dei progetti di cui agli allegati B1 e B2 a questa legge, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).”.

2. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“2. Dell’avvenuta trasmissione di cui al comma 1, è dato sintetico avviso nel sito web dell’autorità competente. Nell’avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. L’avviso tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’articolo 7 e articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata dal proponente presso i Comuni ove il progetto è localizzato, presso il Dipartimento dell’ARPAM territorialmente competente e presso il Dipartimento di prevenzione dell’ASUR territorialmente competente. L’intero progetto disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati, esclusi in particolare gli eventuali dati coperti da segreto industriale, nel sito web dell’autorità competente. Gli allegati cartografici sono forniti anche tramite file in formato shape (ESRI) con le informazioni relative alla proiezione e al sistema di riferimento utilizzato.”.

3. Ai commi 7 e 8 dell’articolo 8 della l.r. 3/2012 le parole: “dalla data di pubblicazione nel BUR dell’avviso di cui al comma 4” sono sostituite dalle parole: “dalla data di pubblicazione nel sito web dell’avviso di cui al comma 2”.

4. Al comma 10 dell’articolo 8 della l.r. 3/2012 le parole: “entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nel sito web dell’avviso di cui al comma 2” e le parole: “presso gli uffici di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “presso gli uffici di cui al comma 2”.

5. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 3/2012 le parole: “ovvero dell’istanza di autorizzazione nell’ambito della quale viene rilasciato anche il provvedimento di VIA” sono soppresse.

6. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 3/2012 è sostituita dalla seguente:

“c) copia dell’avviso pubblicato a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 13, comma 1;”.

7. Al comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 3/2012 la parola: “quindici” è sostituita dalla parola: “trenta”.

8. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda, provvede a proprie cura e spese, alla pubblicazione in un quotidiano a diffusione regionale di un avviso contenente: i dati del proponente, la procedura, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e per la presentazione di osservazioni o quesiti, i termini entro i quali è possibile presentare le osservazioni e la natura delle possibili decisioni.”.

9. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Il procedimento di VIA si conclude entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 12.”.

10. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 3/2012 le parole: “settantacinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 13, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni successivi alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 12”.

11. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 3/2012 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “o in caso di opere o interventi realizzati senza previa sottoposizione a verifica di assoggettabilità o a VIA”.

12. Dopo la lettera f) dell’Allegato A1 alla l.r. 3/2012 è inserita la seguente:

“f bis. Stoccaggio di gas naturale liquefatto, con capacità complessiva superiore a 20.000 metri cubi.”.

13. La lettera i) del punto 7 dell’Allegato B2 alla l.r. 3/2012 è sostituita dalla seguente:

“i) Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua.”.

14. Sono abrogati:

a) il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 3/2012;

b) i commi 3 e 4 dell’articolo 8 della l.r. 3/2012;

c) il comma 6 dell’articolo 12 della l.r. 3/2012;

e) la lettera n) dell’Allegato A1 alla l.r. 3/2012;

f) la lettera h) del punto 2 dell’Allegato B1 alla l.r. 3/2012 .”

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