Articolo abrogato dall'art. 8, L. 3 aprile 1979, n. 103, così recitava:

“Art. 31. - (Art. 8 quarto comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303) — Al posto di vice avvocato generale dello Stato ed a non oltre la metà dei posti vacanti in ciascun grado del ruolo degli avvocati dello Stato possono essere nominati, con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, per il vice avvocato generale inteso l'avvocato generale e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e per gli altri intesa la Commissione del personale:

a) i laureati in giurisprudenza che esercitino nel Regno la professione di avvocato da non meno di dieci anni, o da non meno di sei quando siano insegnanti effettivi di materie giuridiche in un Istituto governativo di istruzione superiore, e che abbiano acquistato meritata fama nell'esercizio forense;

b) i magistrati che consentano al passaggio. Questi potranno essere collocati nel grado immediatamente superiore a quello dal quale provengono.”

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