Ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, il presente articolo è così sostituito:

“Art. 49 - (Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale si articola in una sezione distrettuale e in una o più sezioni circondariali.

La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello o di sezione di corte di appello e ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

La sezione circondariale è costituita in ogni sede di tribunale ordinario del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello in cui ha sede il tribunale e ha giurisdizione su tutto il territorio del circondario.”

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto dal 17/10/2024 e si applica ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.

Si veda l’art. 49, commi 2-5, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

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