Titolo abrogato dall'art. 43, R.D. Leg.vo 31/05/1946, n. 511, così recitava:

"Titolo sesto - DEI CONSIGLI GIUDIZIARI PRESSO LE CORTI DI APPELLO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Art. 212 Consiglio giudiziario presso la corte d'appello

Presso ogni corte di appello è costituito un consiglio giudiziario che ha le attribuzioni stabilite nel presente ordinamento.

Fanno parte del consiglio il primo presidente della corte di appello e il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte medesima, o i magistrati che ne fanno le veci, un presidente di sezione della corte, designato annualmente dal primo presidente, nonché il presidente e il procuratore del Re Imperatore del tribunale locale.

Il consiglio giudiziario è presieduto dal primo presidente della corte di appello.

Se alla corte è assegnato un solo presidente di sezione il quale deve far parte del consiglio giudiziario in sostituzione del primo presidente, completa il numero dei componenti del consiglio il consigliere più anziano della corte di appello.

In caso di mancanza o di impedimento, il presidente di sezione è sostituito da altro presidente di sezione designato di volta in volta dal primo presidente; il presidente del tribunale del luogo è sostituito dal più anziano dei presidenti di sezione o dei presidenti degli altri tribunali del distretto; ed il procuratore del Re Imperatore è sostituito dal procuratore aggiunto o dal più anziano dei sostituti dell'ufficio locale, ovvero dei procuratori del Re Imperatore del distretto.

Il consiglio giudiziario è costituito presso la corte di appello anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione delle sezioni distaccate. In tal caso fa parte del consiglio il presidente della sezione distaccata in luogo di altro presidente di sezione della corte.

 

Art. 213 - Consiglio superiore della magistratura presso il Ministero di grazia e giustizia

Il consiglio superiore della magistratura è costituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Ne fanno parte il primo presidente della corte suprema di cassazione, che ne ha la presidenza, il procuratore generale del Re Imperatore presso la stessa corte, nonché otto componenti effettivi, dei quali tre magistrati del pubblico ministero, e sei supplenti, compresi due magistrati del pubblico ministero, tutti di grado non inferiore a consiglieri di corte di cassazione o parificato. Essi sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri.

I componenti del consiglio, eccettuati il primo presidente della corte suprema di cassazione e il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte medesima, durano in carica due anni, allo scadere dei quali cessano contemporaneamente dall'ufficio anche quelli che hanno ottenuto la nomina, in sostituzione di altri, da meno di due anni.

Essi non possono essere rinominati, se non dopo un biennio dalla scadenza del loro ufficio.

 

Art. 214 Segreteria del consiglio superiore della magistratura

Al consiglio superiore sono addetti due magistrati che esercitano funzioni amministrative presso il Ministero di grazia e giustizia, uno dei quali, avente grado di consigliere di corte di appello o parificato, esercita le funzioni di segretario; l'altro, avente grado di consigliere di corte di appello, ovvero di giudice o gradi rispettivamente parificati, adempie le funzioni di vice-segretario.

La nomina è fatta per entrambi con decreto ministeriale per un biennio, può essere rinnovata ed è sempre revocabile.

Sono nominati altresì, per la stessa durata e con le medesime modalità, due supplenti scelti tra i giudici e sostituti procuratori del Re Imperatore in servizio presso il Ministero.

 

Art. 215 Costituzione in sezioni del consiglio superiore della magistratura

Il consiglio superiore delibera in adunanza plenaria ed in sezioni singole.

Le sezioni del consiglio superiore sono due, ciascuna composta da cinque magistrati, compreso il presidente.

La formazione delle sezioni è deliberata nella prima adunanza plenaria del consiglio, su proposta del presidente.

Il presidente del consiglio superiore presiede le adunanze plenarie e la prima sezione, il procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione presiede la seconda sezione.

Per la validità dell'adunanza plenaria occorre la presenza di dieci componenti, compreso il presidente, il quale è sostituito, in caso di impedimento, dal presidente della seconda sezione. Nel caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

Per la validità delle adunanze delle sezioni occorre la presenza di cinque componenti, compreso il presidente, il quale è sostituito, in caso di impedimento, dal componente effettivo più elevato in grado e più anziano.

 

Art. 216 Attribuzioni del consiglio superiore della magistratura

La prima sezione del consiglio procede in sede di scrutinio alla classificazione dei magistrati aventi grado di consigliere di corte di appello e gradi parificati; la seconda sezione procede in sede di scrutinio alla classificazione dei giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori e per la nomina dei primi pretori al grado di consigliere di corte di appello o parificato.

Ciascuna delle sezioni, in relazione alla competenza come sopra determinata, dà pareri sui passaggi dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, e, in genere, su tutti gli affari sui quali il consiglio superiore è chiamato a pronunziarsi dal Ministro di grazia e giustizia.

In adunanza plenaria, il consiglio superiore procede alla revisione degli scrutini, su richiesta del Ministro o su ricorso degli interessati, e dà parere sulle nomine ed ammissioni straordinarie in magistratura."

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