Articolo abrogato dal D. Leg.vo 27/07/1999, n. 297.

L’articolo 11 così recitava:

“Art. 11.

Il controllo sullo svolgimento della ricerca oggetto del contratto va effettuato periodicamente dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che si avvale a tal fine del comitato di cui all'art. 7 e dell'IMI, oltre che del suo ufficio.

I risultati delle ricerche appartengono allo Stato. Il contratto può prevedere che, nel caso in cui i risultati siano brevettabili e suscettibili di sfruttamento produttivo, il diritto al brevetto sia ceduto all'impresa a titolo oneroso sulla base di indicazioni del comitato di cui all'articolo 7.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all'articolo 7, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto del contratto e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti di ricerca, nonché sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive emanate, anche con riferimento alla valutazione del rapporto costi-benefìci.”

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