Ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’Ord. P.C.M. 08/09/2017, n. 36, l'espressione «Agli effetti della presente ordinanza, sono considerati equivalenti gli edifici aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 35%» si interpreta nel senso che la possibilità di effettuare la delocalizzazione in un edificio equivalente è ammessa esclusivamente con riguardo all'ipotesi dell'affitto di altro edificio come disciplinata dal comma 1 del medesimo articolo.

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