Articolo abrogato dal D.P.R. 29/12/2000, n. 441, così recitava:

"Art. 7. — Sono costituiti i seguenti comitati di settore composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere b), c), d), f), g), h) ed i) dell'art. 4:

1) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;

2) comitato di settore per i beni archeologici;

3) comitato di settore per i beni storici ed artistici;

4) comitato di settore per i beni archivistici;

5) comitato di settore per i beni librari;

6) comitato di settore per gli istituti culturali.

Ogni comitato elegge a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vice presidente.

La composizione di ciascun comitato è determinata con decreto del Ministro.

Su richiesta del Ministro o dei presidenti dei singoli comitati e per materie di comune interesse nonché per l'esame dei programmi predisposti dalla conferenza regionale di cui all'art. 32 quando ciò sia richiesto dalla natura degli interventi previsti, più comitati di settore possono riunirsi in seduta comune".

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