Articolo abrogato dal D.P.R. 02/07/2009, n. 91, così recitava:

"Art. 12. — Gli istituti centrali sono riordinati come segue:

a) istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

c) istituto centrale per la patologia del libro;

d) istituto centrale per il restauro.

Gli istituti centrali sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento con esclusione delle spese per il personale; tengono collegamenti funzionali con gli organismi periferici; concordano, ove possibile, programmi comuni relativi alla ricerca concernente, rispettivamente, la catalogazione e la conservazione; corrispondono con organismi di ricerca italiani e internazionali.

L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve comprendere uno o più laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo, è stabilito con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore.

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