Lettera abrogata dal D.P.R. 14/12/1999, n. 558 e dalla L. 24/11/2000, n. 340.

La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 così recitava:

“c) provvede alla ricezione degli atti e delle notizie soggetti a pubblicazione nel BUSC e alla loro trasmissione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. L'ufficio avente sede nelle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sicilia trasmette gli atti e le notizie soggette a pubblicazione nel BUSC all'ufficio competente delle regioni medesime. Sono altresì comunicate le avvenute cancellazioni delle società cooperative dal registro delle imprese;”.

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