Articolo abrogato (unitamente alle altre disposizioni del capo V della parte II del presente provvedimento), dal combinato disposto dell’art. 5-bis, comma 2, del D.L. 27/05/2005, n. 86 (L. 26/07/2005, n. 148); dell’art. 1-quater, comma 1, del D.L. 12/05/2006, n. 173 (L. 12/07/2006, n. 228) e, successivamente, dell’art. 3, comma 1, del D.L. 28/12/2006, n. 300 (L. 26/02/2007, n. 17), a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti di cui all’art. 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248). Tale regolamento è stato emanato con D. Min. Sviluppo Econ. 22/01/2008, n. 37, entrato in vigore il 27/03/2008.

Le disposizioni del presente Capo avevano effetto a decorrere dal 01/01/2004 ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 24/06/2003, n. 147 (L. 01/08/2003, n. 200); la proroga non si applicava agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Successivamente tale termine è stato prorogato:

- al 01/01/2005, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. 24/12/2003, n. 355 (L. 27/02/2004, n. 47); la suddetta proroga non si applicava agli edifici scolastici di ogni ordine e grado;

- al 01/07/2005, ai sensi dell’art. 19-quater, comma 1, del D.L. 9/11/2004, n. 266 (L. 27/12/2004, n. 306); la suddetta proroga non si applicava agli edifici scolastici di ogni ordine e grado;

- al 01/07/2006, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, del D.L. 27/05/2005, n. 86 (L. 26/07/2005, n. 148).

Successivamente, ai sensi dell’art. 1-quater, comma 1, del D.L. 12/05/2006, n. 173 (L. 12/07/2006, n. 228) tale termine è stato prorogato fino all’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248) e comunque non oltre il 01/01/2007; il termine è stato ulteriormente prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. 30/09/2005, n. 203 (L. 02/12/2005, n. 248), e, comunque, non oltre il 31 marzo 2008 (termine precedentemente fissato al 31/12/2007 e poi prorogato dall’art. 29-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248 (L. 28/02/2008, n. 31)), ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 28/12/2006, n. 300 (L. 26/02/2007, n. 17).

L’articolo così recitava:

“Art. 117 (R) - Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo (legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 13)

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell’articolo 107 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l’impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell’impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 119.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento. Nella relazione di cui all’articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è possibile ricorrere alla certificazione di conformità dei lavori ai progetti approvati di cui all’articolo 111.”

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