Articolo abrogato dall’art. 304, comma 1, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, così recitava:

“Art. 67. - Contravvenzioni

I verbali di contravvenzione devono determinare con chiarezza e precisione i dati di fatto costituenti le infrazioni e le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione.

Il processo verbale deve essere compilato dall'Ispettore del lavoro e firmato da lui e dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta in quel momento, oppure dal lavoratore nel caso di violazioni da lui commesse.

La persona a cui viene contestata la contravvenzione ha il diritto di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che riterrà convenienti nel proprio interesse.

Qualora la persona stessa si rifiuti di firmare il processo verbale, l'ispettore del lavoro ne fa menzione indicandone le ragioni.”

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