Articolo abrogato ad opera del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334. L’articolo così recitava:

1. Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

a) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III concernenti:

1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato V;

2) la fase dell'attività in cui esse intervengano o possono intervenire;

3) la quantità (ordine di grandezza);

4) il comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

5) le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;

3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

6) le cautele operative da usare in caso di incidenti rilevanti;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in casi di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza all'esterno dello stabilimento;

3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata al prefetto ed all'autorità competente;

d) indicazione del fabbricante sul se e su quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persona, a cose e all'ambiente abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

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