Articolo modificato dall'art. 11, commi 1 a 6 del D. Leg.vo 23/03/2011, n. 41 e, successivamente, abrogato dall'art. 5, comma 5, D.L. 31/03/2011, n. 34 (L. 26/05/2011, n. 75), così recitava:

“Articolo 11 - (Certificazione dei siti)

1. Fatte salve le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ambiente secondo la normativa vigente, l'Agenzia effettua l'istruttoria tecnica sulle singole istanze di cui all'articolo 10, comma 1, dopo aver completato la verifica della regolarità formale delle istanze medesime, complete di documentazione, entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna istanza.

2. L'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La suddetta richiesta interrompe i termini di cui al comma 3 fino all'acquisizione degli elementi richiesti.

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Agenzia, tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 7, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle informazioni e integrazioni di cui al comma 2, rilascia la certificazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto, previa verifica della sua rispondenza:

a) alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, approvati ai sensi dell'articolo 9, comma 3,

b) alle scelte tecniche relative all'interazione sito-impianto,

c) alla strategia nucleare di cui all'articolo 3, con riguardo alla capacità produttiva dell'impianto, ai tempi di realizzazione ed entrata in esercizio previsti e alle tecnologie proposte.

4. L'Agenzia trasmette le certificazioni dei siti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni, sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune o dei Comuni interessati, come individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 4.

6. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, il Ministero dello sviluppo economico provvede entro i trenta giorni successivi alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro, che assicura la presenza di un rappresentante del comune interessato. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro i sessanta giorni successivi; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

7. L'intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione.

8. Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l'elenco dei siti certificati, sui quali è stata espressa l'intesa regionale o è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa, alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito o sulla base dei decreti sostitutivi di intesa.

9. Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ovvero la deliberazione motivata di cui al comma 8, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta entro trenta giorni il decreto di approvazione dell'elenco dei siti certificati. Con il medesimo decreto ciascun sito certificato ed approvato è dichiarato di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione; il diritto di svolgere le attività di cui all'articolo 12 è attribuito in via esclusiva all'operatore richiedente. Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché nei siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, dei Ministeri concertanti e dell'Agenzia.

10. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, entro i dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 9, la Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare adegua il proprio Piano Energetico Ambientale tenendo conto dell'intesa ovvero del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6.

11. Per ciascun sito certificato l'operatore interessato deve presentare l'istanza di cui all'articolo 13, comma 1, entro ventiquattro mesi dalla emanazione del decreto di cui al comma 9; salvo motivata richiesta di proroga da parte del medesimo operatore, da presentarsi prima della scadenza del termine, l'inutile decorso di tale termine rende inefficace la certificazione del singolo sito e si estingue il diritto di svolgere le attività di cui all'articolo 12. Da tale inefficacia consegue la responsabilità dell'operatore per i danni economici conseguenti all'avvenuta certificazione del sito.

12. Il termine di cui al comma 11 può essere prorogato, con la procedura prevista dal presente articolo, una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi.”

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