Articolo modificato dall'art. 19, commi 1 - 6, del D. Leg.vo 23/03/2011, n. 41 e, successivamente, abrogato dall'art. 5, comma 5, D.L. 31/03/2011, n. 34 (L. 26/05/2011, n. 75), così recitava:

“Articolo 20 - (Disposizioni in materia di decommissioning degli impianti)

1. All'attività di decommissioning degli impianti attende la Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statutari e con le vigenti disposizioni in materia.

2. La Sogin S.p.A., al termine della vita operativa dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative al decommissioning dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi, secondo gli indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2-bis. L'operatore notifica, con preavviso di sei mesi mediante atto scritto, il termine della vita operativa dell'impianto alla Sogin S.p.A., all'Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. La Sogin S.p.A., al termine della vita operativa dell'impianto, effettua una valutazione dei costi di decommissioning in contraddittorio con l'operatore, richiedendo, se del caso, parere di congruità ad un qualificato organismo terzo, nominato d'intesa tra Sogin S.p.A. e operatore. In mancanza dell'intesa, la nomina è effettuata dall'Agenzia.

4. Il finanziamento delle attività di decommissioning avviene per il tramite del fondo di cui all'articolo 21, alimentato con i contributi dei titolari dell'autorizzazione unica.

5. Qualora, al termine della vita operativa di ciascun impianto, la valutazione dei relativi costi di decommissioning di cui al comma 3 risulti superiore rispetto a quanto versato dal titolare dell'autorizzazione unica, questi è tenuto ad integrare il Fondo con la relativa differenza.

6. Si applicano alla Sogin S.p.a. le disposizioni di cui agli articoli 15, 18 e 22, in quanto compatibili.

6-bis. I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno ventiquattro mesi, sono rilasciati dalle Autorità competenti entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non vengano rilasciati entro il termine di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità degli articoli 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi centottanta giorni.

6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e del comma 1-bis dell'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, eventuali priorità per l'ottenimento delle relative autorizzazioni, secondo un criterio di efficienza realizzativa. Qualora, entro novanta giorni dall'avvenuta segnalazione, le autorità competenti non rilascino i pareri riguardanti le suddette attività, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento unico di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, che si conclude entro i successivi novanta giorni.”

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