Articolo modificato dall'art. 22, commi 1 - 4, del D. Leg.vo 23/03/2011, n. 41 e, successivamente, abrogato dall'art. 5, comma 5, D.L. 31/03/2011, n. 34 (L. 26/05/2011, n. 75), così recitava:

“Articolo 23 - (Benefici economici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio)

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica deve essere contestuale all'assunzione del vincolo da parte dell'operatore alla corresponsione di benefici in favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare e degli enti locali interessati, con oneri a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica.

2. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4:

a) a decorrere dall'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, un beneficio economico omnicomprensivo, commisurato alla durata effettiva dei lavori, da corrispondere posticipatamente per ciascun anno solare, compreso nel programma di costruzione dell'impianto nucleare come assentito dall'autorizzazione unica; l'aliquota unitaria alla base del suddetto beneficio è commisurata alla potenza elettrica nominale dell'impianto in via di realizzazione ed è pari a 3.000 Euro/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, maggiorata del 20% per l'eventuale potenza installata eccedente il predetto livello;

b) a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto, un beneficio economico omnicomprensivo su base trimestrale da corrispondere posticipatamente per ciascun trimestre, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto nucleare, commisurato all'energia elettrica prodotta e immessa in rete, pari a 0,4 euro/MWh.

3. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4 un beneficio economico da corrispondere posticipatamente per ciascun anno, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto, calcolato secondo criteri definiti con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

4. I benefici economici di cui ai commi 2 lettera a) e 3 sono territorialmente ripartiti per il 10% alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto, per il 55% al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35% ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 km dal centro dell'edificio reattore dell'impianto di produzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all'interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l'altro, di criteri di perequazione territoriale.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata è definito lo schema-tipo delle convenzioni da stipulare tra il titolare dell'autorizzazione unica e gli enti locali di cui al comma 4 con le quali sono stabiliti criteri e modalità di corresponsione del beneficio di cui al comma 2, lettera a), così suddiviso:

a) per il 40% a favore degli enti locali;

b) per il 60% a favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, dell'IRES e dell'ICI.

6. Nell'ambito dei benefici economici di cui al comma 5 lettera a), le convenzioni di cui al medesimo comma possono prevedere uno o più interventi strutturali in tema di salute della popolazione, ambiente e patrimonio culturale, nonché le modalità di conferimento delle opere realizzate agli enti locali.

7. I benefici di cui al comma 2, lettera b) e di cui al comma 3 sono destinati alla riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali ubicati nei territori degli enti locali di cui al comma 4, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati.

8. I benefici di cui al comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per famiglie ed imprese a livello nazionale.

9. Ai soggetti onerati è fatto divieto di trasferire sugli utenti finali i costi dei benefici di cui al presente articolo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto di detto divieto.”

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